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R.D. 18/11/1923 n. 2440
Art. 47. Il direttore generale del tesoro vigila al versamento nelle tesorerie delle somme riscosse dagli agenti di tutte le amministrazioni dello Stato e di quelle dovute dai debitori diretti. Alla sua vigilanza sono sottoposti gli agenti di riscossione per quanto riguarda la riscossione ed il versamento del denaro.
Art. 48. Quando col denaro incassato gli agenti della riscossione abbiano, a ciò autorizzati, estinto titoli di pagamento, essi produrranno tali titoli regolarmente quietanzati. L'importo relativo è considerato, agli effetti del corrispondente discarico, come denaro versato. CAPITOLO IV DELLE SPESE DELLO STATO.
Art. 49. I ministri impegnano ed ordinano le spese nei limiti dei fondi assegnati in bilancio. Per le spese straordinarie, ripartite per legge in più esercizi finanziari, può l'impegno estendersi a più anni, ma i pagamenti devono essere contenuti nei limiti dei fondi assegnati per ogni esercizio. Per le spese ordinarie possono altresì essere assunti impegni a carico del- l'esercizio successivo, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità dei servizi. L'impegno può anche estendersi a più esercizi, a norma della consuetudine, o se l'amministrazione ne riconosca la necessità o la convenienza, quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti. Non possono i ministri valersi di entrate e profitti di qualsiasi provenienza per accrescere le assegnazioni fatte in bilancio per le spese dei rispettivi servizi.
Art. 50. Tutti gli atti con i quali si approvano contratti e si autorizzano spese e in generale tutti quelli dai quali derivi l' obbligo di pagare somme a carico del bilancio dello Stato debbono essere comunicati dagli uffici amministrativi alla rispettiva ragioneria centrale per la registrazione dell'impegno. Prima di eseguire la registrazione la ragioneria verifica la legalità della spesa e la regolarità della documentazione e accerta la giusta imputazione della spesa al bilancio nonché l'esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo. Quando l'impegno della spesa viene accertato all'atto stesso in cui occorra disporne il pagamento, il titolo di pagamento può valere altresì come atto di autorizzazione della spesa. Gli uffici amministrativi devono inoltre comunicare alla ragioneria i provvedimenti di qualsiasi natura dai quali possano derivare impegni di spesa, indicando l'ammontare presunto di tali impegni nonché l'esercizio e il capitolo del bilancio a cui devono imputarsi. La ragioneria prenota nelle sue scritture in sede separata tali impegni in corso di formazione. Per le spese da ordinarsi dagli uffici, enti e funzionari delegati, la ragioneria centrale considera come impegnato l'intero importo dell'apertura di credito concessa a norma del seguente art. 56. Tale importo costituisce il limite massimo degli impegni che possono essere assunti dai detti delegati.
Art. 51. Quando venga a risultare che l'assunzione degli impegni non fu tempestivamente denunciata alla ragioneria o che fu omessa la comunicazione di cui al penultimo comma dell'articolo precedente, i direttori capi di ragioneria hanno l'obbligo d'informarne il ministro delle finanze ed il ministro da cui il servizio dipende per l'accertamento delle responsabilità e l'applicazione delle relative sanzioni. Per tutte le spese che riguardino necessità continuative o periodiche, o che, comunque, siano o possano essere effettuate ripartitamente, a mesi o ad altri intervalli di tempo, i direttori capi di ragioneria vigilano affinché le erogazioni seguano per importi non superiori alla quota del fondo inscritto in bilancio, corrispondente al periodo di tempo cui la spesa si riferisce.
Art. 52. Il ministro può delegare la facoltà di assumere impegni sul bilancio dello Stato a funzionari dipendenti, ed eventualmente di altre amministrazioni, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di ciascuna amministrazione, da emanarsi d'intesa col ministro delle finanze.
Art. 53. Alla chiusura dell'esercizio, con decreto ministeriale, da registrarsi alla corte dei conti, sarà, per ogni capitolo di bilancio, determinata la somma da conservarsi in conto residui per impegni riferibili all'esercizio scaduto. L'accertamento di tale somma è fatto a cura delle ragionerie centrali. Il regolamento determina le comunicazioni da farsi alla corte dei conti ai fini del suo riscontro. Potranno effettuarsi dopo il 1/a luglio, anche prima dell'approvazione del rendiconto generale dell'esercizio chiuso al 30 giugno, le spese di competenza dell'esercizio medesimo, non pagate prima della chiusura di esso, nei limiti della somma dei residui passivi risultati al 30 giugno.
Art. 54. Il pagamento delle spese dello Stato si effettua, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli:
a) con assegni a favore dei creditori, tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria;
b) con aperture di credito a favore di funzionari delegati, i quali provvedono sia col mezzo di assegni come alla precedente lettera a), sia direttamente mediante prelevazione di fondi dai crediti medesimi;
c) in base a ruoli, per le spese fisse e cioè stipendi, pensioni ed altre di im porto e scadenze determinate;
d) mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato. Le forme per i pagamenti del debito pubblico all'interno e all'estero, delle spese di giustizia e di quelle per le vincite al lotto, nonché le modalità dei riscontri su tali pagamenti da parte della corte dei conti e le giustificazioni relative sono stabilite dal regolamento. Il regolamento determina anche le comunicazioni che relativamente ai pagamenti disposti dovranno essere fatte dalle ragionerie centrali alla direzione generale del tesoro agli effetti della vigilanza sul movimento di tesoreria.
Art. 55. Gli uffici amministrativi centrali, per il pagamento delle somme dovute dallo Stato, emettono a favore dei singoli creditori, sull'istituto incaricato del servizio di tesoreria, assegni esigibili presso lo stabilimento dell'istituto medesimo in essi indicato. Gli assegni sono firmati dal ministro o dai funzionari da lui delegati ed inviati alla ragioneria insieme ai documenti giustificativi. Il direttore capo della ragioneria verifica la documentazione e la liquidazione della spesa, accerta che la spesa sia regolarmente imputata al conto della competenza od a quello dei residui e che vi siano disponibili i fondi sul relativo capitolo del bilancio, e, quando nulla trovi da osservare, appone il visto sugli assegni e li trasmette, con i documenti giustificativi, alla corte dei conti o al funzionario da essa all'uopo distaccato presso la ragioneria stessa. La corte, o il suo funzionario, appone il visto sugli assegni riconosciuti regolari e li restituisce alla ragioneria, trattenendo la contro-matrice insieme con i documenti giustificativi. Gli assegni vengono, indi, dalla ragioneria restituiti all'ufficio amministrativo per essere consegnati ai creditori contro rilascio di ricevuta, da unirsi alla matrice degli assegni, la dichiarazione di ricevuta dell'assegno estingue il debito dell'amministrazione. Se il creditore non sa o non può scrivere, la ricevuta sarà nei modi indicati al secondo comma del successivo articolo 67. Per gli assegni emessi a favore di agenti della riscossione, di corpi morali o stabilimenti, la ricevuta è staccata dal bollettario stabilito per le entrate delle rispettive amministrazioni. Il regolamento determina entro quali limiti e con quali condizioni e modalità gli assegni, a richiesta dei creditori, possano essere loro inviati a mezzo del- la posta. Gli assegni sono emessi per l'importo netto; la regolazione delle somme trattenute si effettua a periodi prestabiliti mediante gli ordinativi di cui all'art. 63.
Art. 56. Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, aperture di credito a favore di funzionari delegati per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio, sia in conto residui: 1/a spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del ministero delle finanze; 2/a spese da farsi ad economia; 3/a spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa; 4/a assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, servizi di rimonta e acquisto di cavalli stalloni; 5/a paghe ed assegni ai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato; 6/a retribuzioni al personale dell'amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni; 7/a somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato; 8/a pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori pei quali l'amministrazione giudichi opportuno tale forma di pagamento; 9/a spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato; 10/a ogni altra spesa per la quale leggi e regolamenti consentano il paga mento a mezzo di funzionari delegati. Per le spese indicate ai numeri 2, 3, 6 e 9 l'apertura di credito può farsi solo in quanto l'emissione degli assegni a favore dei creditori da parte dell'amministrazione centrale, risulti incompatibile con le necessità dei servizi. Per le spese stesse e per quelle di cui al numero 10, l'importo dell'apertura di credito per ciascun capitolo non può superare le lire 250,000, salvo i maggiori limiti stabiliti da speciali disposizioni di leggi o regolamenti. Per le spese di cui al numero 8 devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura e lavoro.
Art. 57. Le aperture di credito a favore di funzionari delegati sono disposte mediante ordini di accreditamento soggetti alla stessa procedura stabilita per la emissione di assegni. Detti ordini debbono contenere la indicazione della somma che potrà essere prelevata mediante assegni a favore dello stesso funzionario delegato e di quella che dovrà prelevarsi con assegni a favore dei creditori. L'istituto tiene un unico conto per tutte le aperture di credito disposte a favore del funzionario delegato; questi però deve giustificarne l'impiego per ciascun capitolo di bilancio, distintamente per il conto della competenza e per quello dei residui.
Art. 58. I funzionari delegati, per le spese che non debbono pagare personalmente, e nei limiti consentiti à sensi dell'articolo precedente, emettono assegni sullo stabilimento dell'istituto presso il quale è disposta l'apertura di credito. Tali assegni vengono emessi per l'importo netto, sono firmati dal funzionario delegato e dal capo dell'ufficio contabile o di riscontro, quando vi sia, e vengono rimessi al creditore nelle forme previste dal precedente art. 55. L'importo delle ritenute è però impegnato sull'apertura di credito dal funzionario delegato, il quale deve emettere alla fine di ogni mese o di altro periodo stabilito dai regolamenti un assegno complessivo a favore della tesoreria, la quale emetterà le corrispondenti quietanze di entrata. I funzionari delegati sono personalmente responsabili delle spese da essi ordinate e della regolarità dei pagamenti disposti od eseguiti. Qualora le esigenze del servizio non richiedano che siano riscosse per intero le somme che i funzionari delegati predetti sono autorizzati a prelevare a loro favore, essi dovranno effettuarne la prelevazione, di volta in volta, nella misura strettamente occorrente. Il ministro delle finanze può provvedere ad ispezioni per riconoscere l'esistenza presso i funzionari delegati delle somme prelevate e la regolarità dei pagamenti disposti o effettuati.
Art. 59. È in facoltà dell'amministrazione di disporre, per lo stesso oggetto, più aperture di credito a favore dello stesso funzionario, purchè l'importo complessivo delle somme non ancora giustificate non superi i limiti stabiliti dall'art. 56.
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